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A) COSTITUZIONE - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE - MEZZI PER IL LORO CONSEGUIMENTO
Articolo 1
E' costituita, per gli scopi appresso indicati, una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ASTROFILI" con sede in Ancona. L'Associazione non persegue scopi di lucro e non svolge attività politica e sindacale.
Articolo 2
L'Associazione si propone di promuovere la conoscenza dell'Astronomia in ogni strato sociale, di riunire e collegare tutti coloro che amano l'Astronomia e le discipline affini e derivate, per reciproco aiuto ed assistenza.
Articolo 3
Per il conseguimento di detti scopi l'Associazione provvederà
a:
a) riunire i cultori ed i simpatizzanti di questa scienza, promuovendo lo
scambio di idee, di studi e di documenti;
b) organizzare convegni, dibattiti, visite, esposizioni, proiezioni e conferenze
tenute dai soci o da altri studiosi di particolare competenza;
c) raccogliere informazioni, dati, notizie, memorie, recensioni; biografie,
resoconti di congressi, pubblicazioni in genere e costituire una biblioteca
scientifica a disposizione dei soci o di chi ne faccia richiesta;
d) stabilire collegamenti con Osservatori astronomici e mantenere rapporti di
corrispondenza con altre Associazioni analoghe italiane e straniere, con
partecipazione a congressi nazionali ed internazionali;
e) predisporre e curare la pubblicazione di relazioni, memorie, annuari,
notiziari ed eventualmente una rivista contenente materia atta a conseguire gli
scopi di cui all'articolo 2;
f) incoraggiare ed assistere gli astrofili autocostruttori di strumenti di
osservazione astronomica;
g) sollecitare e favorire l'istituzione di corsi sia a livello elementare che di
approfondimento nei vari rami dell'Astronomia;
h) installare una specola e dotarla di strumenti di osservazione e misura;
i) svolgere ogni altra attività che gli Organi Direttivi ritengano utile per il
raggiungimento degli Scopi di cui all'articolo 2.
Articolo 4
I mezzi per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2
sono costituiti da:
a) versamenti fatti dai soci, sia sotto forma di oblazioni che di quote sociali;
b) contributi di Enti Pubblici e Privati;
c) lasciti e donazioni;
d) eventuali residui attivi di manifestazioni indette dall'Associazione.
B) SOCI
Articolo 5
Vi sono quattro categorie di Soci:
a) Soci sostenitori quota sociale almeno £. (...)
b) Soci collettivi quota sociale almeno £. (...)
c) Soci individuali quota sociale almeno £. (...)
d) Soci studenti quota sociale almeno £. (...)
Possono essere nominati "Soci sostenitori" i soci delle categorie b) e
c) che versino all 'Associazione almeno la quota sociale minima stabilita più
sopra. Possono essere nominati "Soci collettivi" le Società, le
associazioni, le Università, gli Istituti scientifici e Professionali, le
Amministrazioni Pubbliche, gli Enti Pubblici e Privati e tutte le Scuole di ogni
ordine e grado, che siano, comunque, interessati allo sviluppo dell'Astronomia e
delle scienze affini.Possono essere ammessi come "Soci studenti" tutti
gli studenti regolarmente iscritti a qualsiasi tipo di scuola.
Articolo 6
Il Consiglio Direttivo ha il diritto di rifiutare l'iscrizione
dandone comunicazione all'interessato verbalmente o per iscritto senza tuttavia
essere tenuto alla motivazione del rifiuto.
La qualifica di Socio si perde per:
a) dimissioni: da presentarsi per iscritto nelle mani del Consiglio Direttivo;
b) morosità: da valersi entro l'Anno Sociale;
c) radiazione che viene pronunciata contro il Socio colpevole di azioni che, ad
insindacabile parere del Consiglio Direttivo, espresso mediante delibera, siano
state di grave danno morale e materiale per l'Associazione.
C) ORGANI
Articolo 7
Gli Organi sociali sono:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti.
Articolo 8
L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce una volta all'anno,
in seduta ordinaria, entro il primo trimestre di ciascun anno.
L'Assemblea può venire convocata in seduta straordinaria dal Presidente, su
proposta del Consiglio Direttivo o per richiesta motivata di almeno un terzo dei
Soci.
All'Assemblea Generale spettano poteri deliberativi e consultivi.
Verranno discussi e votati gli ordini del giorno stabiliti dal Consiglio
Direttivo, ma potrà essere incluso nell'ordine del giorno, su richiesta di
almeno un terzo dei Soci presenti, qualsiasi argomento non proposto dal
Consiglio Direttivo.
L'Assemblea può trattare qualsiasi argomento, indipendentemente dal numero dei
Soci presenti.
L'Assemblea Generale è chiamata, tra l'altro:
a) ad esaminare ed approvare la relazione annuale ed i bilanci presentati dal
Consiglio Direttivo;
b) a provvedere all'eventuale rinnovo, mediante elezione, del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Sindaci.
Articolo 9
L'Assemblea Generale viene convocata un mese prima del giorno stabilito, mediante lettera inviata a tutti i soci.
Art 10
L'Assemblea Generale è valida con la presenza del numero legale (metà più uno) dei Soci. In seconda convocazione, che si terrà un'ora dopo la prima, lo stesso ordine del giorno sarà discusso e votato indipendentemente dal numero dei Soci presenti.
Articolo 11
All'apertura dell'Assemblea Generale il Consiglio Direttivo propone, di volta in volta, il Presidente dell'Assemblea, che viene eletto con maggioranza semplice e che regola lo scrutinio delle votazioni con tre scrutatori, anch'essi eletti dalla Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano su decisione dell'Assemblea stessa. Rimane tuttavia fissato il solo scrutinio segreto per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci. I componenti del Consiglio Direttivo, nelle delibere riguardanti le loro responsabilità, non hanno diritto al voto. Le delibere dell'Assemblea verranno prese a maggioranza semplice dei Soci presenti. Le delibere di modifica dello Statuto, scioglimento o liquidazione dell'Associazione Marchigiana Astrofili, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, saranno valide con la presenza di almeno tre quarti dei soci iscritti, con il quorum maggioritario dei tre quarti.
Articolo 12
Per l'approvazione di determinati argomenti il Consiglio Direttivo, a suo giudizio, può richiedere il voto dei Soci per "referendum"
Articolo 13
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo costituito da
sette membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due
anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è
investito dei più ampi poteri di ordine tecnico, organizzativo ed
amministrativo per attuare gli scopi dell'Associazione.
In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, è facoltà del Consiglio
nominare un sostituto, scelto tra i Soci, che rimarrà in carica sino alla
scadenza del mandato. Tuttavia se per qualsiasi causa venisse a mancare la
maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio e
si convocherà l'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche.
Alla scadenza del mandato e fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i
Consiglieri rimangono in carica per lo svolgimento delle pratiche di ordinaria
amministrazione.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale ed un Tesoriere.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo si riunisco almeno una volta ogni due
mesi, su iniziativa e sotto la direzione del Presidente. In caso di impedimento
egli sarà sostituito nell'ordine dal Vice Presidente o dal Consigliere più
anziano. Ogni seduta del Consiglio Direttivo, per essere valida, deve essere
composta da almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Ogni Consigliere che per tre volte consecutive si renda assente, senza
giustificato motivo, decade dalla carica.
Articolo 16
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere approvate con il quorum maggioritario di cinque settimi. Il voto non può essere dato per rappresentanza; qualora non si raggiunga l'unanimità richiesta neppure in una successiva seduta, il Presidente convocherà l'Assemblea in riunione straordinaria.
Articolo 17
La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente, il quale potrà in caso di necessità o di suo impedimento, delegare alla firma, volta per volta, il Segretario Generale per gli atti di natura tecnica ed organizzativa ed il Tesoriere per gli atti che impegnano finanziariamente l'Associazione. Le mansioni ed i poteri del Segretario Generale e del Tesoriere sono fissati dal Consiglio Direttivo nel Regolamento che verrà redatto dal Consiglio stesso.
Articolo 18
I Consiglieri sono responsabili, nei confronti della Associazione, del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio e non approvate dall'Assemblea Generale.
Articolo 19
Il Collegio dei Sindaci, composto di tre membri, viene eletto dall'Assemblea Generale. Esso nominerà nel suo seno il Presidente e dovrà provvedere all'annuale controllo dell'amministrazione dell'Associazione e partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Articolo 20
Tutte le cariche sociali e le attività dell'Associazione non sono remunerabili.
Articolo 21
L'anno sociale e quello finanziario coincidono con quello solare.
Articolo 22
I beni di proprietà dell'Associazione debbono essere registrati in un particolare inventario.
Articolo 23
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci delibera come devolvere gli eventuali capitali ed attrezzature esistenti.
Articolo 24
E' dato incarico al Consiglio Direttivo di adottare un Regolamento per il funzionamento degli Organi Sociali e la più esatta interpretazione ed applicazione dello Statuto Sociale.
Articolo 25
Il Consiglio Direttivo può chiedere l'affiliazione dell'Associazione Marchigiana Astrofili ad altri Enti, italiani e stranieri, aventi finalità similari.
Articolo 26
La durata dell'Associazione è illimitata.
Articolo 27
Per quant'altro non contemplato nel presente Statuto e/o nel Regolamento valgono le norme di legge.